Agenzia Magaglio S.p.A.
Servizi globali per la circolazione dei veicoli

Ciclomotori : tutto quello che bisogna sapere

Il DPR 153/2006, in vigore dal 14/7/06, ha completato il quadro normativo riguardante la circolazione dei ciclomotori (gia' in parte riformato con la legge 168/2005 che ha modificato l'art.97 del Codice della Strada) disciplinando in particolare il trasporto del passeggero ed introducendo novita' importanti riguardo le pratiche di immatricolazione e di passaggio di proprieta'.

DEFINIZIONE DI CICLOMOTORE (art. 52 CODICE DELLA STRADA)

Prima di tutto e' bene chiarire quali mezzi siano identificabili come "ciclomotori", definiti anche semplicemente "scooter", "motorini" o "cinquantini". La categoria, in realta', include tutti i veicoli a motore a due, tre o quattro ruote con velocita' massima fino a 45 km/h, con le seguenti specifiche:
- se il motore e' a scoppio, la cilindrata massima dev'essere di 50 cc
- se il motore è elettrico la potenza nominale continua massima deve essere inferiore o uguale a 4 KW ;
- la massa a vuoto, se il mezzo e' a tre ruote, non puo' superare i 270 kg;
- per i mezzi a quattro ruote la massa a vuoto non puo' superare i 350 kg, e se il veicolo e' elettrico la potenza non deve superare i 4 kw (la massa, in questo caso, e' da calcolarsi non considerando le batterie).
E' bene sapere che alcuni mezzi particolari (veicoli atipici, ibridi, multimodali, elettrici) possono essere inclusi dalla Motorizzazione nella categoria dei ciclomotori in caso di dubbio, quindi, consultateci. Sono comunque esclusi dalla categoria, perche' non definibili veicoli, le macchine monoposto ad uso di invalidi, di bambini o di pedoni dotate di motore con potenza fino 1 kW, che non superino la velocità massima di 6 km/h, nonche' determinati limiti di massa e dimensione.


IMMATRICOLAZIONE E PASSAGGIO DI PROPRIETA'

Fino all'entrata in vigore della nuova legge la documentazione obbligatoria comprendeva un contrassegno di identificazione (il cosiddetto "targhino", ovvero la targa personale non legata al mezzo) e il certificato di idoneita' tecnica del ciclomotore (il cosiddetto "librettino"). La caratteristica tipica di questo sistema, del tutto esclusa dalle nuove regole, era la possibilita' di "passare" la targa da un mezzo ad un altro (in caso di possesso di piu' ciclomotori o di compravendita) senza particolari formalita'.

Dal 14/7/06 sono state introdotte nuove regole di immatricolazione valide per i mezzi nuovi, senza obbligo di adeguamento per quelli gia' circolanti (esclusi, come vedremo piu' avanti, i casi in cui si voglia viaggiare in due o di furto, danneggiamento o perdita dei documenti).

E' prevista l'emissione di una nuova targa abbinata al veicolo (piu' grande e composta da sei caratteri alfanumerici) e al nuovo certificato di circolazione. Su quest'ultimo sono riportati i dati del proprietario, la targa, le caratteristiche tecniche del mezzo e l'eventuale omologazione al trasporto di un passeggero. Agenzia Magaglio Spa in quanto Centro Servizi Motorizzazione è abilitata al rilascio a vista di targhe ciclomotori e certificati di circolazione. Chi guida, invece, dev'essere munito del "certificato di idoneità". Si tratta del cosiddetto "patentino" obbligatorio dal 1/10/05 per tutti coloro -minorenni e non- che non possiedono una patente di guida: si veda al riguardo la pratica scheda Patenti Ciclomotori e Moto ed link del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il trasporto di un passeggero era gia' previsto, teoricamente, dal 23/8/05, data di entrata in vigore della gia' citata legge 168. In realta' la norma rimaneva incompleta e poco chiara, soprattutto in termini di idoneita' formale (non solo tecnica) dei ciclomotori. La nuova legge entrata in vigore dal 14/7/2006 ha, di fatto, colmato questo "vuoto", completando le norme con l'introduzione delle nuove regole di immatricolazione e dei requisiti da rispettare per poter trasportare il passeggero. In dettaglio:
- il guidatore dev'essere maggiorenne;
- il mezzo dev'essere dotato di un'apposita omologazione europea al trasporto del passeggero (risultante dal certificato di circolazione);
- il mezzo dev'essere stato immatricolato col nuovo sistema (obbligo che implica, per chi e' dotato di una "vecchia" targa personale, l'onere di adeguarsi reimmatricolando il mezzo);
Inoltre e' bene verificare che il contratto assicurativo preveda adeguate coperture per il passeggero trasportato.

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Per i ciclomotori vige il regime previsto per i beni mobili non registrati. Non vi e' quindi obbligo di registrazione del trasferimento ne' di autenticazione delle firme. Le targhe, infatti, indipendentemente dal fatto che risultino collegate al mezzo o meno, restano personali e determinanti -da sole- ai fini dell'identificazione del responsabile della circolazione di un mezzo.
L'atto scritto (scrittura privata non autenticata), pur se non obbligatorio, e' comunque consigliato: costituendo prova della compravendita, infatti, esso vale sia come ricevuta del pagamento che come certificazione dello stato del mezzo e della sua provenienza, nonche' come documentazione del passaggio degli oneri e delle responsabilita' connesse al possesso del mezzo (relative a bolli, multe, etc.). Se le parti sono minori l'atto deve essere firmato da chi ne ha la patria potestà, sempre che si decida di farlo.
Sia che il mezzo che si acquista sia nuovo che usato, il contratto di acquisto e' anche utile ai fini della garanzia, soprattutto quando ne manca una specifica -del produttore o del venditore- documentata a parte.

Per i passaggio di proprieta' di mezzi gia' circolanti al 14/07/06 o comunque non immatricolati col nuovo sistema:
- Il venditore deve togliere la targa dal mezzo, consegnare al compratore il certificato di idoneita' tecnica in originale CIT (se fosse smarrito, basta l'equivalente emesso dalla Motorizzazione), contenente i dati di identificazione del telaio e le caratteristiche tecniche del ciclomotore.
- L'acquirente, acquisiti i documenti, dovra' dotare il veicolo di targa e di assicurazione. A livello cautelativo, inoltre, sara' bene che si controlli che il numero di telaio indicato sul certificato corrisponda a quello marchiato sul ciclomotore. Nel caso in cui l'acquirente non fosse in possesso di un targhino, il mezzo dovra' essere dotato di una targa e di un certificato di circolazione assegnate col nuovo sistema. Gli adempimenti sono analoghi a quelli da seguire quando si acquista un ciclomotore nuovo (vedi sotto).

Per i mezzi nuovi, o comunque immatricolati con le nuove regole, la cosa cambia:
- il venditore deve togliere la targa e comunicare alla Motorizzazione una richiesta di sospensione dalla circolazione allegando il certificato di circolazione. In tal modo a tale targa potra' poi essere associato un altro certificato, relativo ad un eventuale nuovo acquisto. Se non si intende riutilizzare la targa dopo la vendita, il venditore-titolare deve provvedere alla sua distruzione dandone comunicazione ad un ufficio della Motorizzazione civile o ad uno dei soggetti abilitati dal ministero dei Trasporti per l'aggiornamento della sezione ciclomotori dell'Archivio nazionale dei veicoli.
- l'acquirente chiede l'emissione di un nuovo certificato di circolazione al quale potra' essere associata una targa gia' in suo possesso (a patto che non corrisponda ad alcun altro mezzo) oppure, in mancanza, una targa nuova. Ovviamente il mezzo dovra' anche essere assicurato.
In Agenzia è possibile svolgere tutte queste incombenze immediatamente completando la pratica in pochi minuti. Sostanzialmente in caso di passaggio di proprietà di cilomotore che monta le nuove targhe:
il venditore deve portare con sè la targhina (che verrà sospesa e rimarrà al venditore per uso futuro su altro cilomotore) ed il certificato di circolazione che verrà ritirato dall'Agenzia.
L'acquirente deve avere con sè il codice fiscale e la carta di identità e ci firmerà una delega per l'operazione e una autocertificazione di residenza. Se l'aquirente è un minore la delega (Modello TT2120) e l'autocertificazione vengono rese da chi esercita la patria potestà.

Il costo dell'operazione è determinato in € 109.00 IVA inclusa nel caso di rilascio di nuova targhina insieme al passaggio o di € 99.00 IVA inclusa se non c'è rilascio di nuova targhina.

In caso di furto o smarrimento del targhino o della nuova targa abbinata al mezzo, l'intestatario deve, entro 48 ore dalla constatazione, presentare denuncia alla Polizia e fare richiesta ad una Agenzia abilitata di una nuova targa e di un nuovo certificato di circolazione (quindi il mezzo va, in pratica, reimmatricolato con le nuove regole).
Stessa cosa nel caso in cui la targa (o il targhino) risulti distrutta o deteriorata (ipotesi a cui deve seguire la distruzione).

Anche in caso di furto o smarrimento del certificato di idoneita' tecnica o del certificato di circolazione dev'essere presentata, entro 48 ore, denuncia all'autorita'di Polizia. In caso di certificato di idoneita' si dovra' poi procedere all'immatricolazione del mezzo con le nuove regole, con emissione di una nuova targa e di un certificato di circolazione. Nel caso invece in cui venga rubato o perso il certificato di circolazione, potra' esserne chiesto un duplicato in Agenzia. Sul duplicato verra' ovviamente riportato lo stesso numero di targa associato al documento originale. Per compiere tutte le operazioni l'interessato ha tempo tre giorni dal momento della presentazione della denuncia.
La procedura e' la stessa nei casi di deterioramento o distruzione dei certificati.

Se il furto riguarda il ciclomotore dovra' essere presentata denuncia all'Autorita' di Polizia entro 48 ore, indicando il numero di telaio e denunciando (se fosse il caso) anche il furto del certificato di idoneita' tecnica o di circolazione, della targa e del certificato di assicurazione.

La radiazione può avvenire per i seguenti motivi:
- per demolizione: è necessario rivolgersi ad una impresa autorizzata dalla Regione alla quale consegnerete il ciclomotore senza la targa e che vi restituirà una dichiarazione di presa in carico che servirà per, successivamente per cancellare il veicolo al database della Motorizzazione Civile (per nostro tramite). Una precisazione: se col vecchio sistema restava generalmente impunito l'abbandono del ciclomotore (difficilmente collegabile al proprietario, una volta privato della targa), con quello nuovo diventa facile identificare il proprietario e quindi comminare la sanzione prevista dalla legge. A tal proposito valgono le disposizioni degli artt.14 e 50 del cosiddetto "decreto Ronchi" (il d.lgs.22/97), nonche' quelle stabilite dal Comune;
- per esportazione: è necessario consegnare il certificato di circolazione e si otterrà un certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione, la relativa targa rimane in possesso del titolare.
- per perdita di possesso: è necessario consegnare la ricevuta della denuncia all'Autorità di Polizia si otterrà un certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione per perdita di possesso, se col ciclomotore è stata sottratta anche la targa questa verrà radiata (e se poi ritrovata sarà necessario distruggerla) e sarà consegnato un certificato di cessazione della targa.

LE SANZIONI

Il Codice della Strada prevede precise sanzioni - sia pecuniarie che accessorie - in caso di mancato rispetto delle regole relative all'immatricolazione e alla circolazione dei ciclomotori.
Gli articoli 97, 115, 169, 170 e 171 del codice della strada prevedono multe pecuniarie variabili da 21 a 6.741 euro sia per infrazioni riguardanti i documenti (circolazione con targa illeggibile o non propria, mancanza della targa o del certificato di circolazione, mancata comunicazione del trasferimento di proprieta', etc), sia per quelle riguardanti la circolazione (trasporto passeggero con mezzo non omologato o da parte di conducente minorenne, etc.). Le sanzioni accessorie aggiuntive rispetto a quelle pecuniarie) piu' significative sono:
Il ritiro del certificato di circolazione, previsto nel caso in cui si circoli con un mezzo per il quale non e' stato chiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta'
Il fermo amministrativo di 30gg , previsto:
- nei casi di circolazione senza targa o con targa non propria (in ambedue le ipotesi, se l'infrazione si ripete in un biennio, il mezzo viene confiscato)
- guida da parte di conducente di eta' inferiore ai 14 anni;
fermo amministrativo di 60gg , previsto:
- nel caso di trasporto di passeggero da parte di soggetto minorenne (anche se non proprietario del mezzo);
- nel caso di circolazione dove non vi sia libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, oppure se il conducente non sta seduto in posizione eretta o non regge il manubrio con ambedue le mani (esclusi i casi di necessita' quando si sta facendo manovra o segnalazioni);
- nel caso di circolazione con la ruota anteriore sollevata;
- nel caso di mancato uso del casco protettivo o quando questo non e' correttamente allacciato o non omologato secondo la legge (in tal caso ne e' prevista la confisca).
- nel caso di circolazione con ciclomotore "truccato", ovvero non rispondente alle caratteristiche riportate sul certificato di circolazione (o in ogni caso da quelle enunciate dallo stesso codice -all'art.52- anche in termini di velocita' massima).
La reiterazione dell'infrazione in un biennio, in tutte queste circostanze, comporta il fermo di 90gg.
La confisca del mezzo e' invece prevista:
- per chi ha "truccato" il mezzo, ossia ha effettuato modifiche tecniche tali da aumentarne la velocita' rispetto a quanto previsto dal citato art.52. In questi casi e' prevista, dopo la confisca, la demolizione del ciclomotore (a meno che gli organi accertatori non ritengano di poterlo "recuperare" ripristinando le caratteristiche originarie per poi utilizzarlo nello svolgimento dei propri compiti).
- nel caso di circolazione con un mezzo per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione;
- nel caso di uso del mezzo per commettere un reato, sia da parte del conducente maggiorenne che minorenne.


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