L’art 29 del DL 248/2007 (GU n. 302 del 31/12/2007 cd “decreto Milleproroghe”) ha disposto nuovi ecoincentivi che sostanzialmente risultano più limitati rispetto a quelli scaduti. Ma andiamo con ordine.

Sono confermati gli incentivi per l’acquisto di veicoli con alimentazione (cd “superecologica”) esclusiva o doppia a gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica e ad idrogeno e risulta possibile consegnare anche veicoli Euro 2 purché immatricolati entro il 31/12/1998 (si tenga presente che l’obbligatorietà delle immatricolazioni con direttive Euro 2 inizio' il 01/01/1999 e dunque riguarda i veicoli Euro 2 che avevano anticipato la normativa -pochi-).
In caso di mera demolizione (di veicoli fino al Euro 2 entro il 31/12/1998) ora il contributo alle spese di rottamazione è aumentato fino a 150.00 € (era 80.00 €) e la mera demolizione (in assenza di altro veicolo intestato) dà ora diritto al rimborso dell’abbonamento al Trasporto Pubblico Locale per tre annualità (prima una). In alternativa al rimborso dell’abbonamento al TPL è possibile richiedere un contributo di 800 € (fino ad esaurimento fondi) per fruire del servizio di can sharing secondo modalità da definirsi con un decreto interministeriale.
Sono prorogate fino al 31/12/2008 le agevolazioni per l’acquisto di motocicli Euro 3 a fronte di demolizione di un Euro 0 e cioè l’esenzione dalla tassa automobilistica per 5 annualità.
Per l’acquisto di una autovettura Euro 4 o Euro 5 con emissioni di CO2 fino a 140 Gr/km (130 Gr/Km se diesel) con contemporanea demolizione di una autovettura (o un autoveicolo promiscuo) Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolato entro il 31/12/1996 è stanziato un contributo di € 700 (prima era di 800 € e con condizioni meno restrittive) e l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità, che diventano 3 se il veicolo demolito risulta Euro 0. Il contributo di cui sopra aumenta di 100 € (diventando 800 €) se la nuova autovettura acquistata (Euro 4 o Euro 5) emette non oltre 120 gr/km CO2.
Nel caso di rottamazione di due autoveicoli (Euro 0, Euro 1 o Euro 2 immatricolati entro il 31/12/1996) a fronte dell’acquisto di uno solo il contributo di cui ai periodi precedenti è aumentato di ulteriori 500 € (i due veicoli devono appartenere al medesimo soggetto che acquista o almeno a soggetti conviventi al medesimo soggetto come risultante dallo stato di famiglia).
Per la sostituzione mediante demolizione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan tutti di massa complessiva massima di 3500 kg e di categoria Euro 0 o Euro 1 immatricolati entro il 31/12/1998 con veicoli nuovi, di categoria Euro 4, della medesima tipologia (sembra interpretarsi come autocarro con autocarro, autocaravan con autocaravan, ecc.) ed entro il medesimo limite di massa (3500 kg) è concesso un contributo di :
Le nuove disposizioni si applicano per gli acquisti effettuati con contratto stipulato dal 01/01/2008 al 31/12/2008 e per veicoli immatricolati non oltre il 31/12/2009. Per l’applicazione dei nuovi ecoincentivi si applicano le medesime regole operative di quelli vecchi in merito alla consegna al demolitore del veicolo vecchio e radiazione al PRA entro 15 gg dalla consegna del nuovo, documentazione di archivio del venditore, credito d’imposta, dichiarazione dell’acquirente “de minimis”.
Da ultimo il comma 9 dell’art 29 stabilisce un contributo di e 350 € per l’installazione di impianti a Gpl e di e 500 e per l’installazione di impianti a metano, il testo necessità però di chiarimenti ulteriori.
Questa pagina verrà modificata quando saranno disponibili ulteriori chiarimenti in materia.

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