Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni, fino al compimento del 50° anno di età. Se sono state rilasciate o confermate a persone che hanno superato i 50 anni di età, la loro validità è limitata a 5 anni. Tutte le altri patenti, comprese quelle speciali, sono valide 5 anni, a meno che siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; nel qual caso, sono valide per 3 anni.

Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno di età. Si veda il prospetto qui sotto.
Categoria patente |
Meno di 50 anni |
Più di 50 anni |
Più di 60 anni |
Più di 65 anni |
Più di 70 anni |
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A |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
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B |
10 |
5 |
5 |
5 |
3 |
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C |
5 |
5 |
5 |
2 |
2 |
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D |
5 |
5 |
1 |
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E |
la patente di categoria E (BE, CE, etc.) ha la stessa validità della patente a cui è associata |
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Per rinnovare qualsiasi tipo di patente è necessario sostenere una visita medica di idoneità.
Ogni giovedì dalle 17.00 alle 18.00 siamo disponibili per rinnovi patenti con un Medico abilitato ex art 119 CdS presso la nostra sede (il tutto si svolge senza code in 20 minuti). Al fine di fornirvi un servizio migliore vi preghiamo comunque di preannunciarvi contattatando la sig.ra Natascia Gaj al 02 2020 4226 o per mail gaj@magaglio.com. Il rinnovo patente costa € 99.00 IVA inclusa comprensivo del costo della visita Medica in sede.
Eventualmente contattando la sig.ra Gaj al 02 2020 4226 è possibile anche prenotare un appuntamento personalizzato con un leggero sovrapprezzo.
Infine durante il normale orario di apertura siamo disponibili per la "preparazione" della documentazione necessaria per la vista medica che poi potrete effettuare senza appunatamento settimanalmente ogni giovedì dalle 17.40 alle 18.00 con un altro Medico abilitato ex art 119 CdS con noi convenzionato (con Studio in via Plinio 46) il quale vi fatturerà direttamente le sue spettanze.
Per quanto riguarda le patenti di categoria “Speciale” è necessario l’ accertamento dell’idoneità presso una Commissione Medica.
Ricordiamo per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti di portare con sé le lenti o gli occhiali.
All’atto della visita, se questa si conclude positivamente, la patente è rinnovata e viene rilasciato un Certificato Medico che abilita alla guida (in Italia); successivamente è recapitata al domicilio del titolare a cura del Ministero dei Trasporti una etichetta adesiva di rinnovo che, dopo l’apposizione sulla patente, sostituisce il Certificato Medico per tutto il periodo di validità confermando il rinnovo.
E' possibile verificare lo stato della propria pratica chiamando il CALL CENTER del Ministero dei Trasporti al numero 800 23 23 23 . Il numero 848 782 782 retituisce invece il saldo punti corrente sulla patente di guida.
La guida con patente scaduta, anche per un solo giorno, comporta il ritiro della stessa da parte degli agenti di Polizia Stradale.
Se la patente di guida non viene rinnovata da lungo tempo (più di 3 anni) il Ministreo dei Trasporti valuterà le motivazioni del caso per decidere se il titolare deve sostenere esami di revisione della patente per poterne ottenere la convalida. Si veda l'ultima circolare in tal senso qui.
In questo caso è necessario preventivamente denunciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza lo smarrimento o la sottrazione entro 48 ore dalla constatazione del fatto. Portate con voi due fototessere uguali a sfondo chiaro ed a capo scoperto ed un vostro documento di identità. L'Autorità di Pubblica Sicurezza vi rilascierà una denuncia e un foglio provvisorio di circolazione. La patente oggetto della denuncia da questo momento non è più valida e se ritrovata deve essere distrutta. L'Autorità di Pubblica Sicurezza verificherà collegandosi al CED del Ministro dei Trasporti se la Patente risulta duplicabile ed in questo caso vi verrà spedita a cura del Ministero dei Trasporti una nuova patente alla vostra residenza gratuitamente, nel caso la Patente non risulti duplicabile l'Autorità di Pubblica Sicureza vi rilascerà anche un documento che evidenza la situazione di non duplicabilità che vi servirà (in originale) per poter richiedere il Duplicato al nostro sportello insieme a tre vostre foto tessera uguali di cui una autenticata in Comune. Nel caso la petente sia in prossimità di scadenza sarà necessario produrre anche un Certificato Medico con esito positivo.
Nota Bene: La patente di guida può non essere duplicabile dal CED del Ministero dei Trasporti per i seguenti motivi:
• nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta la scadenza della patente di guida;
• nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta il numero della patente di guida posseduta;
• nell'Archivio Informatico Nazionale risultano ostatività.
L'utente potrà infine rivolgersi all'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) nel caso in cui il duplicato emesso dal CED del Ministero dei Trasporti rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme. In tali casi l'ufficio provinciale potrà rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86
Tra tutte la categorie di patenti quella che suscita più perplessità è la patente A. in quanto è stata più volte modificata per venire incontro alle direttive della Comunità Europea (Direttiva 91/439).
Ad oggi, esistono 3 tipi di patente A: la A1, la A2 (=A limitata) e la A3 (=A senza limiti).
Per chi ha conseguito la patente B prima del 1986, resta la possibilità di guidare qualsiasi tipo di motociclo; a chi ha conseguito la B dopo, si consiglia di vedere la tabella di validità che pubblichiamo qui sotto.
Ecco uno specchietto riassuntivo che può chiarire ulteriormente la questione:
ATTENZIONE: la patente A, con esame sostenuto su moto a marce automatiche, sarà valida solo per la guida di moto con marce automatiche. |
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16 anni |
A1 |
limitata a motocicli di max 125 cc e 11kw |
L'esame pratico va sostenuto con un motociclo avente cilindrata di almeno 75 cc, con potenza non superiore a 11 kw. |
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N.B. per patenti rilasciate dopo il 30 settembre 1999 il passaggio dalla sottocategoria A1 alla categoria A non è automatico; il titolare di patente A1 per possedere la A deve sostenere l'esame pratico su veicolo adeguato. |
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18 anni |
A limitata |
si possono guidare motocicli di max 25 kw |
A 2 anni dal conseguimento, tale patente perde le limitazioni, ovvero con essa si può guidare qualsiasi tipo di motociclo |
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L'esame pratico va sostenuto con un motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h. |
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21 anni |
A senza limiti |
Con esame sostenuto su motociclo di almeno 35 kw, dà la possibilità di guidare qualsiasi motociclo. |
L'esame pratico va sostenuto con un motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kw. |
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Tabella di validità della patente A e B per la guida dei motocicli in base alla data di conseguimento :
Il deterioramento della Patente è provato con l'impossibilità a leggere alcune parti della patente. Per richiedere un duplicato per deterioramento sono necessarie 3 fotografia formato fototessera uguali con fondo chiaro ed a capo scoperto di cui una autenticata in Comune e la Patente originale in visione. Inizialmente rilasceremo un Permesso Provvisorio, quando il duplicato verrà pronto consegneremo la nuova Patente, ritirando il Permesso.
La patente militare può essere convertita in patente civile.
Ai fini della conversione occorre, oltre all’originale della patente militare, modello N1 rilasciato dal comando presso il quale si è prestato o si presta servizio, copia del congedo ovvero attestato di servizio.
Si rammenta che per convertire la patente di coloro che si sono congedati, la pratica si può effettuare fino ad un anno di distanza dal congedo. Qualora si dovesse convertire una categoria D o DE senza avere ancora i 21 anni necessari, verrà emessa una patente C o CE. Dopo il compimento del 21esimo anno di età ed entro 1 anno dallo stesso, chiedendo un duplicato della patente C o CE verrà rilasciata la patente di categoria D o DE.
Per i cittadini di alcuni Paesi esteri la patente conseguita nel Paese di origine può essere convertita in patente italiana, se si verificano alcune condizioni e requisiti.
Da rilevare che non tutte le patenti di tutti i paesi possono essere convertite. In generale vale il principio della reciprocità.
Alleghiamo l’elenco dei Paesi per i quali attualmente è possibile convertire la patente segnalando che l’ elenco può subire variazioni nel tempo.
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Segnaliamo che le patenti di qualsiasi stato, convertibili o non convertibili, consentono al possessore di circolare in Italia per 1 anno da quando ha ottenuto la esidenza, dopo la conversione alla consegna della patente Italiana verrà ritirata la patente straniera e successivamente inviata al Consolato dello stato di appartenenza
I cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non Comunitario, per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida italiana, che è giunta a scadenza di validità presso le Ambasciate e i Consolati.
L'autorità diplomatica-consolare, previa verifica dei requisiti psico-fisici da parte di medici fiduciari delle Ambascaite medesime, rilascerà un'attestazione di rinnovo della patente sostitutiva del tagliando di convalida; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, si dovrà riconfermare la patente.
Non possono essere confermate all'estero le patenti di conducenti la cui idoneità psicofisica deve essere certificata dalle Commissioni Mediche Locali di cui all'art.119 comma 4 del codice della strada. (Rif: CDS art 126 comma 5).
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane ( art. 1 della direttiva n. 91/439/CEE, così come modificato dal D.M. del 14 novembre 1997). Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CEE che acquisisce in Italia la sua residenza ha tre possibilità:
1. può convertire la sua patente di guida nell'equipollente patente italiana. In tal caso deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta di conversione.
2. può conservare la sua patente originaria, facendola riconoscere. In tal caso deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta di riconoscimento.
3. può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari. NB: il riconoscimento della patente dà gli stessi diritti del possedere una patente italiana, quindi, ad esempio, riconoscendo una patente comunitaria di categoria B è possibile richiedere il conseguimento della categoria A svolgendo solamente la prova di guida.
Per i cittadini Italiani che si recano all’estero per brevi periodi in Paesi dove la patente italiana non è valida, è necessario conseguire la Patente Internazionale.
La durata del permesso internazionale di guida è di 3 anni e comunque non superiore alla validità della patente di guida. Il permesso internazionale non è rinnovabile, ma alla scadenza bisogna richiederne uno nuovo.
Documenti necessari:
Patente Italiana
3 fotografie fototessera uguali di cui una autenticata in Comune
La Patente Internazionale è frutto della Convenzione Internazionale del 08/11/1968. Ai sensi dell'articolo 47 e 4, la convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna l'8 novembre 1968 e l'accordo europeo supplementare, firmato a Ginevra il 1° maggio 1971 entrano in vigore per l'Italia il 2 ottobre 1997.
Per guidare un ciclomotore il minore di età, che abbia compiuto 14 anni, deve conseguire il certificato di idoneità alla guida rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida. La legge obbliga le istituzioni scolastiche e le autoscuole ad organizzare i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità. I giovani che frequentano le scuole medie e superiori, statali e non statali, possono partecipare a corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola nell'ambito dell'autonomia scolastica. Agli esami partecipano gli studenti che abbiano compiuto 14 anni ma minori di 18, che abbiano presentato domanda di ammissione ed abbiano frequentato regolarmente il corso.

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